Il DECRETO LEGISLATIVO 3 novembre 2017, n. 229 ha istituito la figura del Mediatore del diporto.
Il Mediatore del diporto è una persona che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, due o più parti per la conclusione di contratti di costruzione, compravendita, locazione, noleggio e ormeggio di unità da diporto.
Il Mediatore non deve essere legato ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza, di rappresentanza o da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza.
Inoltre, esso non può delegare le funzioni connesse con la sua professione a terzi, a meno che non si tratti di un altro Mediatore di Diporto.
Solamente dopo la conclusione dell'eventuale contratto, il Mediatore può ricevere un incarico da una delle parti di rappresentarla negli atti relativi all'esecuzione del contratto medesimo.
Per iniziare la sua attività lavorativa, il Mediatore di Diporto deve presentare una segnalazione certificata presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura tramite lo sportello unico del Comune competente per territorio. Detta segnalazione deve essere corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.
Detti requisiti sono i seguenti:
- Cittadinanza dell'Unione Europea
- Età minima 18 anni
- Requisiti di onorabilità previsti per i mediatori marittimi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478
- Aver assolto l'obbligo di istruzione
- Aver frequentato un apposito corso teorico-pratico e superato il relativo esame
- Aver stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività
- Non essere stati dichiarati delinquenti abituali.
Il corso di cui sopra viene annualmente organizzato e indetto dalle Regioni. L'iscrizione al corso è subordinata al pagamento di un diritto commisurato al costo sostenuto dalle Regioni per la gestione del corso.