Il DECRETO LEGISLATIVO 3 novembre 2017, n. 229 ha istituito la figura professionale dell'istruttore di vela.
E' istruttore di vela colui che insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole e a gruppi di persone, le tecniche della navigazione a vela in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di unità, in mare, nei laghi e nelle acque interne.
L'esercizio professionale degli istruttore della navigazione a vela è riservato ai soggetti iscritti in un apposito registro nazionale tenuto dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.
L'iscrizione a tale registro è subordinata al pagamento di un diritto (determinato annualmente) commisurato al costo sostenuto dal Ministero per la gestione gestione di detto registro.
Possono ottenere l'iscrizione al predetto registro coloro che sono in possesso dei segunti requisiti:
- Cittadinanza dell'Unione Europea
- Età minima 18 anni
- Avere assolto l'obbligo di istruzione
- Non essere stati dichiarati delinquenti abituali
- Residenza o domiciio o stabile recapito in un comune della Repubblica
- Essere in possesso almeno di brevetto che abilita all'insegnamento delle tecniche di base della navigazione a vela, rilasciato dalla Marina Militare, dalla Federazione Italiana Vela, o dalla Lega Navale Italiana
- Essere in possesso del Certificato di idoneità psicofisica
- Aver stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività, derivanti da condotte proprie o di terzi, del cui operato essi rispondono a norma di legge.
L'iscrizione al registro ha validità di 6 anni, ma può essere rinnovata previo accertamento, ogni 3 anni, dei requisiti psicofisici previsti, nonché a seguito di corsi di aggiornamento.